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Di seguito il testo del nostro Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARITI O LUNGOVIVENTI ONCOLOGICI PADOVA 

Articolo 1 

(Denominazione, sede e durata) 

È costituita, con sede in Padova (PD), nel rispetto del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117(in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) un’associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: “Associazione Nazionale Guariti O Lungoviventi Oncologici Padova ODV”, in breve “ANGOLOPADOVAODV”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Padova (PD) e con durata illimitata. 

L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto dalle modifiche statutarie e l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 

L’associazione ANGOLO Padova è costituita in forma autonoma ma collegata ad ANGOLO ODV, sede nazionale di Aviano, c/o CRO Via Franco Gallini, 2. 

Articolo 2 

(Scopo, Finalità e Attività) 

L’associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i

gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

L’associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni: 

– sostegno al paziente oncologico durante il suo percorso di cura e di follow-up al fine di superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, come ad esempio l’accompagnamento e il trasporto dei pazienti oncologici da e verso i luoghi di cura; 

– promozione del volontariato oncologico anche tramite l’organizzazione di corsi e attività di carattere culturale e educativo nella logica di “apprendimento lungo tutta la vita”; 

– progettazione ed organizzazione di attività ed esperienze che contribuiscano al recupero e miglioramento del benessere psico-fisico e della qualità della vita dei pazienti oncologici e dei loro caregiver anche attraverso la testimonianza diretta; 

– progettazione ed organizzazione di attività per la lungovivenza e i follow-up oncologici; 

– realizzazione di incontri e percorsi di carattere socioculturale ed artistico rivolti a pazienti oncologici, caregiver e volontari, anche aperti alla cittadinanza; 

– partecipazione a progetti di ricerca sia come partner che come capofila in un’ottica di sinergia e di rete; 

– partecipazione ed organizzazione di eventi atti alla sensibilizzazione verso le problematiche dei malati oncologici, della prevenzione e riabilitazione oncologica, della corretta alimentazione e adeguato stile di vita; 

– orientamento ai servizi specifici in tema di diritti del malato oncologico e del caregiver; 

– partecipazione a reti nazionali ed europee o internazionali per lo sviluppo di attività collaborative. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale. 

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 

Articolo 3 

(Ammissione e numero degli associati) 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. 

Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa siano essi pazienti o meno e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. 

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere: 

– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; 

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 

L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. 

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati. 

L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. 

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l’eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’associazione. 

Articolo 4 

(Diritti e obblighi degli associati) 

I soci dell’associazione hanno diritto di: 

– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; 

– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; 

– frequentare i locali dell’associazione; 

– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; 

– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività; 

– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; 

– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. I libri associativi possono essere consultati previa richiesta scritta al comitato esecutivo e presso la sede indicata dallo stesso entro 30 giorni dalla richiesta 

I soci dell’associazione hanno l’obbligo di: 

– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; 

– svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto; 

– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea. 

Articolo 5 

(Qualità di volontario) 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione. 

Articolo 6 

(Perdita della qualifica di socio) 

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. 

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni

materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. 

L’associato può sempre recedere dall’associazione. 

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. 

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. 

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. 

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. 

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. 

Articolo 7 

(Gli organi sociali) 

Sono organi dell’Associazione: 

a) l’Assemblea dei soci; 

b) L’Organo di amministrazione (Comitato Esecutivo); 

c) il Presidente; 

d) l’Organo di Controllo; 

e) Il Revisore Legale dei Conti; 

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. 

Articolo 8 

(L’assemblea) 

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. 

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. 

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3associati. 

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. 

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante lettera o e-mail contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. 

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. 

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. 

L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione, a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli argomenti assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. 

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: 

– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 

– approva il bilancio di esercizio; 

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 

– delibera sull’esclusione degli associati; 

– delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.); 

– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 

– delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione(N.B. lo statuto può espressamente escludere la possibilità, per l’associazione, di operare fusioni, trasformazioni o scissioni) 

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. 

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. 

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di ¾ dei presenti. 

Per la validità dell’assemblea convocata per modificare lo Statuto in prima convocazione occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è necessario il voto favorevole di ¾ dei presenti. 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. 

Articolo 9 

(Organo di amministrazione – Comitato Esecutivo) 

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione 

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. 

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: 

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; 

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; 

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale; 

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; 

– deliberare l’ammissione degli associati; 

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; 

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; 

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati. 

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieletti. 

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. 

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che: il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare per lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. 

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. 

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 

Articolo 10 

(Il Presidente) 

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. 

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. 

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. 

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. 

Articolo 11 

(L’Organo di Controllo) 

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina dell’Organo di Controllo. 

Articolo 12 

(Il Revisore Legale dei Conti) 

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti. 

Articolo 13 

(Patrimonio) 

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Articolo 14 

(Divieto di distribuzione degli utili) 

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

Articolo 15 

(Risorse economiche) 

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore. 

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

Articolo 16 

(Bilancio di esercizio) 

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall’art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17. 

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. 

Articolo 17 

(Libri) 

L’associazione deve tenere i seguenti libri: 

– libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione; 

– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; 

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione; 

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; 

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione. 

Articolo 18 

(Volontari) 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. 

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. 

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. 

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 

Articolo 19 

(Lavoratori) 

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei imiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. 

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. 

Articolo 20 

(Convenzioni) 

Le convenzioni tra l’associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. 

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione. 

Articolo 21 

(Scioglimento ed evoluzione del patrimonio residuo) 

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di

volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. 

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. 

Articolo 22 

(Rinvio) 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile. 

Articolo 23 

(Sezioni locali) 

Nella Sezione Locale di Padova, in caso di scioglimento o cessazione dell’attività, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad ANGOLO ODV Sede Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.